Sito ufficiale della
Società Conservatrice
del Capanno Garibaldi

fondata nel 1882

Statuto

Statuto approvato dall’assemblea straordinaria del 9 marzo 2019

Art. 1 – Volontà

Si vuole continuata e confermata la costituita Associazione non riconosciuta avente la denominazione “SOCIETA’ CONSERVATRICE DEL CAPANNO GARIBALDI IN RAVENNA”.

Art. 2 – Sede

 La Associazione ha la sua sede in Ravenna.

Art. 3 – Origine della Società

La SOCIETA’ CONSERVATRICE DEL CAPANNO GARIBALDI IN RAVENNA, ha questa origine:
Soppressi nell’anno 1797 i frati di S. Vitale, la palude del Pontaccio, che essi prima tenevano, divenne proprietà nazionale e con dispaccio governativo del 5 gennaio 1810 portante il numero di protocollo 36443 il Direttore del Demanio del Regno d’Italia accordò il permesso a Don Giuseppe Roncuzzi, detto Masone, di tenervi un capanno ad uso caccia.
A mezzo di Parea, Ispettore allora dei boschi ravennati, gli fu ceduto in tal luogo tanto terreno quanto occorreva per l’erezione del suddetto capanno, come risulta da lettera dello stesso Parea 10 febbraio 1810 n. 338 di protocollo.
Morto il Roncuzzi nel 1818 il capanno fu proprietà del lui fratello MARINO, Parroco di S. Vincenzo; inetto questi alla caccia, lo donò a Francesco CAMERANI, in cui possesso restò quindici finchè il 10 febbraio 1834 lo vendette a Domenico GUARINI, Fabio URBINI e Francesco GRILLI.
Da ultimo apparteneva a Domenico GUARINI, Curzio RASPONI, Paolo DALLA SCALA, Alessandro FABBRI, Ulisse URBINI e Pietro SANTUCCI, quale rappresentante dell’Asilo Infantile ed a nome degli eredi di Giò SANTUCCI.
A mezzo di Primo UCCELLINI e del ricordato Curzio RASPONI, si stabilì il contratto di acquisto a favore della società Ravennate “UNIONE DEMOCRATICA” con regolare scrittura notarile 20 agosto 1867, firmata da tutti i venditori e dai cittadini Carlo MISSIROLI, Gaetano SAVINI e Antonio RAMBALDI da parte dell’Unione Democratica, siccome appare da loro dichiarazione scritta.
Scioltosi il sodalizio acquirente la capanna restò abbandonata, e ne era ormai certa la completa rovina quando parecchi cittadini appartenenti a quella Unione Democratica deliberarono di restaurarla e conservarla a loro spese, lasciando liberi naturalmente di cooperarli entrando nel loro nucleo quanti ex soci restavano.
Pochi risposero all’appello, ed i volonterosi (basandosi sul principio morale e generalmente riconosciuto, che cioè cessa di appartenere ad una Società Popolare e perde ogni diritto verso la medesima chiunque la trascura e ne lascia inadempienti gli oneri) si dichiararono poi essi solo definitivamente costituiti in società, continuando però fino ad ora a tenere aperta l’ammissione.
Oggi affermano maggiormente la loro solidarietà concordandosi nel presente atto costitutivo.
Detto statuto, allora REGOLAMENTO, fu approvato il 21 ottobre 1882.

Art. 4 – Scopo della Società

La Società, (considerando che il suddetto capanno, ora denominato “CAPANNO GARIBALDI”, fu riparo all’immortale eroe GIUSEPPE GARIBALDI quando era accanitamente perseguitato nel 1849) ha per scopo di mantenere inalienabile i suoi diritti sul medesimo e curarne la scrupolosa conservazione, affinché sia tramandato ai posteri come sacro monumento di affetto e di ammaestramento. La Società non ha scopo di lucro.

Art. 5/a – Ruoli societari

A seguito di modifiche statutarie del 1987 (soci straordinari), 1993 (soci seniori) e 2000 (soci benemeriti), dal 2019 la Società si compone di 3 ruoli di soci: effettivi, straordinari e benemeriti.
La categoria soci seniori, che aveva effetto solo per la nomina nel Comitato dei Probiviri, viene eliminata.

Art. 5/b – Socio effettivo

La Società si compone di 52 cittadini, che rappresentano i soci effettivi ed il cui numero non potrà essere aumentato.
Cessando, però, di appartenervi qualcuno per morte o per ogni altra causa, verrà sostituito da altro cittadino onesto e liberale, proposto dal Comitato di Direzione, in ragione delle esigenze della Associazione o della data di presentazione della domanda.
Fra i proposti saranno preferiti:
1. i figli e i fratelli dei soci defunti;
2. quelli che prestarono il braccio alla causa della Patria e della Libertà;
3. gli appartenenti alla categoria dei soci straordinari di cui all’art. 6/a.
L’ammissione dei soci spetta all’Assemblea Generale, che delibera al riguardo.

Art.6/a – Soci straordinari

Accanto alla categoria dei Soci Effettivi è istituita quella dei Soci Straordinari, che rappresentano coloro che aspirano a diventare Soci Effettivi.
La categoria non ha limiti numerici nei componenti. L’ingresso di nuovi soci straordinari è determinato dall’Assemblea.

Art. 6/b – Soci benemeriti

Tutti i soci, dopo avere superato i 75 anni di età e con anzianità di oltre 20 anni di appartenenza alla Società, vengono considerati “Benemeriti”, liberando i posti per nuova immissione di soci, pur conservando tutti i diritti come da Art. 10 e ad osservare gli obblighi all’Art. 16.
I soci “benemeriti” sono tenuti al pagamento della quota annuale in ragione della metà di quella pagata dai soci effettivi o straordinari oppure in base a diversa delibera dell’Assemblea.

Art. 7 – Doveri dei soci

I Soci hanno il dovere di condursi sempre da onesti cittadini e di corrispondere il contributo che l’Assemblea Generale dei Soci stabilirà ogni anno proporzionalmente ai bisogni.

Art. 8 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:
1. il Capanno denominato del Pontaccio e sue pertinenze;
2. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di Bilancio;
3. eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite da:
1. quote annuali dei soci;
2. quote di ammissione a socio;
3. ogni altra entrata che concorre a incrementare l’attivo sociale.
L’esercizio si chiude a fine dicembre di ogni anno.

Art. 9 – Fondo comune

 I Soci finché dura la Società, non possono chiedere la divisione dei fondo comune, né pretendere la quota in caso di dimissioni o di espulsione, come pure gli eredi di un socio defunto non hanno alcun diritto di pretendere quote.

Art. 10 – Organi sociali

L’Assemblea Generale dei soci elegge gli organi sociali: la Direzione composta di 3 membri eleggibili dalle categoria effettivi o benemeriti; il Comitato di Vigilanza composto da 7 membri eletti fra tutte le categorie sociali; il Comitato dei Probiviri composto da 3 membri della categoria benemeriti.
Tutti gli organi sociali, Direzione, Comitato di Vigilanza e Comitato dei Probiviri, restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.
L’Associazione è amministrata dal Comitato di Direzione che elegge nel suo seno il Presidente.
Il Comitato di Direzione elegge poi annualmente fra i soci anche un Segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione. In sua assenza o impedimento la rappresentanza è delegata al membro più anziano del Comitato. In mancanza di un componente gli organi sociali, si procederà alla sostituzione con cooptazione da parte degli organi sociali, fra i soci eleggibili.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Art. 11 – Direzione
La Direzione amministra i beni dell’Società, custodisce gli atti e la rappresenta in ogni necessità, convoca le assemblee generali una volta ogni anno, o più volte quando lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno 15 soci.
Art. 12 – Comitato di vigilanza

 Il Comitato di Vigilanza vigila sulla moralità dei soci, informa sui propositi e tiene al corrente delle riparazioni necessarie al Capanno, per subito informarne la Direzione e provvedere.

Art. 13 – Comitato dei probiviri

Il Comitato dei Probiviri viene invitato alle riunioni della Direzione e del Comitato di Vigilanza.
In particolare si esprime all’atto della immissione dei nuovi soci, con parere vincolante per quelli non in possesso dei diritti civili.
Il socio che commette atti illeciti e comunque disonorevoli viene deferito al Comitato dei Probiviri il quale dirimerà anche le controversie fra i soci, ed i soci e la Direzione.
Il lodo è inappellabile.

Art. 14 – Osservanza dello statuto

Ogni socio resta obbligato alla osservanza delle norme contenute nel presente statuto al quale, salvo il contenuto dell’art. 4, che si vuole inalterabile, si potranno sempre apportare modifiche ed aggiunte quando la Direzione o un quinto dei soci di tutti i ruoli di cui si compone la Società, ne presenti proposta e l’Assemblea approvi a maggioranza.

Art. 15 – Validità delle adunanze

Le adunanze sono valide con qualunque numero di intervenuti; nelle votazioni si riterranno approvate le proposte accolte da almeno la metà dei presenti più uno.
L’adunanza dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno entro marzo per la presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, il rinnovo delle cariche e le altre deliberazioni previste per l’Assemblea.
La convocazione deve essere inviata almeno una settimana prima all’ultimo indirizzo anagrafico di ciascun socio e può essere effettuata mediante avviso telematico (email) con la data della riunione, prima e seconda convocazione, luogo, orario e ordine del giorno. Tale avviso è reso noto ai soci anche a mezzo del sito internet della Società. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, le adunanze saranno ugualmente valide.

Art.16 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:
1. per decesso;
2. per dimissioni;
3. per indegnità e conseguente espulsione;
4. per decadenza pronunciata con delibera della Direzione e del Comitato di Vigilanza.
Il socio che per sei mesi dalla data dell’Assemblea Ordinaria si renda moroso nel pagamento del contributo annuale è tacitamente cancellato dall’elenco dei soci.
Il socio che non presenzia a tre assemblee consecutive, senza darne motivazione scritta dell’impedimento, verrà deferito ai tre organi: Direzione, Comitato di Vigilanza e Comitato dei Probiviri, che insieme delibereranno al riguardo.
Chi cessa di appartenere all’Associazione perde ogni diritto verso la medesima.

Art. 17 – Norme generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di cui agli artt. da 36 a 42 del Codice Civile.

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